ACCENTRAMENTO CONTRIBUTIVO

Ai sensi dell'art. 13 delle nuove modalità tariffarie (D.M. 12.12.2000), il datore di lavoro può chiedere all'INAIL (istanza motivata, corredata dall'autorizzazione all'accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dall' Ispettorato territoriale dal lavoro) l'autorizzazione ad accentrare in un'unica sede dell'istituto tutte le posizioni assicurative concernenti lavori diversi da quelli a carattere temporaneo (per l'emissione del provvedimento l'INAIL ha tempo 120 giorni).
La domanda di accentramento contributivo deve essere indirizzata, entro il 15 settembre dell'anno precedente quello per cui viene richiesto l'accentramento stesso, alla direzione regionale, ovvero provinciale se anche l'accentramento ha carattere provinciale, dell'INAIL competente per territorio. L'istanza può essere avanzata anche in sede di inizio attività.
La circ. INAIL n. 9/2002 precisa che l'accentramento può essere autorizzato in casi del tutto eccezionali, caratterizzati dalla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:
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- elevato numero di unità produttive riconducibili al medesimo datore di lavoro;
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- capillare diffusione di esse sul territorio.
Operativamente l'autorizzazione all'accentramento determina:
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- l'emissione di una sola PAT (accentrante) nell'ambito del codice ditta intestato all'azienda;
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- la gestione all'interno della PAT di tutti i rischi relativi alle attività svolte;
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- l'inserimento nella PAT di tutti gli infortuni relativi alle situazioni accentrate.
Rateizzazioni:
Il datore di lavoro, con istanza motivata, può chiedere all'INAIL, al di fuori della possibilità prevista dall'art. 59, c. 19, della legge 449/97 (28.4.1), di effettuare il pagamento del premio in forma rateale (INAIL, circ. n. 6 del 14.1.1991, n. 28, 30.3.1999 e delibera n. 445, 17.6.2004 - INAIL, circ. n. 44, 23.7.2004 - INAIL, circ. n. 60, 30,9.2008).
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