ASSENZA INGIUSTIFICATA

Fonte: artt. 2014 e 2016 cod. civ., più quanto previsto dal contratto collettivo nazionale (ed, eventualmente, aziendale) di lavoro che disciplina il rapporto.
Le parti chiamate in "causa" sono il lavoratore che si assenta senza essere stato autorizzato o in mancanza della successiva (e tempestiva) allegazione di una valida ragione giustificatrice, e il datore di lavoro che decide di perseguire tale comportamento in via disciplinare, il nostro ordinamento prevede una vastissima serie di ragioni che possono legittimare l'assenza del lavoratore, alcune volontarie (per esempio l'adesione a uno sciopero, la donazione di sangue), altre involontarie (per esempio la malattia): in tali ipotesi, ove accompagnata dalla produzione delle certificazioni di volta in volta previste, l'assenza è legittima e il lavoratore mantiene il diritto al posto di lavoro e, talvolta, anche quello alla retribuzione o a percepire un'indennità. L'assenza è invece ingiustificata sia quando il datore ha negato al lavoratore il permesso di assentarsi, sia qualora ciò avvenga senza che sia prodotta alcuna valida ragione e a totale insaputa del datore di lavoro, che non è stato preavvertito in alcun modo. L'assenza ingiustificata consiste in un comportamento di fatto, appunto l'assenza dal lavoro, non sorretta da alcuna valida ragione, per configurare l'assenza ingiustificata, salvo diversa previsione del contratto collettivo, è sufficiente che la mancata prestazione riguardi un singolo giorno di lavoro.
La procedura da seguire, è necessario che il datore di lavoro, appena accortosi dell'assenza del lavoratore, gli faccia recapitare una comunicazione scritta con la quale chiede che gli siano tempestivamente fornite le giustificazioni per l'assenza che non sia stata preventivamente comunicata né autorizzata. La retribuzione durante l'assenza ingiustificata, il lavoratore non matura il diritto alla retribuzione, sia corrente che differita.
L'assenza ingiustificata non fa maturare al lavoratore il diritto di ricevere la copertura contributiva previdenziale e assistenziale né, per il medesimo periodo, può essere richiesto il riscatto. Dal punto di vista della contribuzione, va evidenziato che viene ridotto l'imponibile previdenziale e, quindi, l'importo versato all'INPS a titolo di contributi.