CLASSIFICAZIONE DEL LAVORATORE: CATEGORIA, LIVELLO E MANSIONE

All'atto della assunzione il datore di lavoro deve inquadrare il lavoratore in una
delle categorie previste per legge e nei livelli previsti dal contratto collettivo
applicato in azienda. In aggiunta deve assegnare le mansioni oggetto della
prestazione lavorativa richiesta
Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a sei mesi.
In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. Il dipendente ha diritto alla conservazione del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
Nel sistema di denuncia UniEMens della contribuzione previdenziale le qualifiche sono da indicarsi mediante codici definiti nel documento tecnico UniEMens.
Artt. 2095, 2103 c.c.; R.D.L. n. 1825/1924; legge n. 190/1985; D.Lgs. n. 81/2015; Contratti Collettivi di Lavoro.