CONGEDO DONNE VITTIME VIOLENZA DI GENERE

Il congedo per le donne vittime di violenza di genere è disciplinato dall'articolo 24 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 80 ("Misure per la conciliazione delle esi genze di cura, di vita e di lavoro") e dai contratti collettivi.
Le parti su cui verte in genere la casistica sono il datore di lavoro (pubblico o privato) o il committente, la lavoratrice - dipendente o titolare di un rapporto di co.co.co. che sia stata inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, e i servizi sociali del comune di residenza, i centri antiviolenza o le case rifugio, che hanno il compito di certificare i percorsi di protezione. La funzione è quella di tutelare le donne che abbiano subito violenza, è stato introdotto il "congedo per le donne vittime di violenza di genere", che consente alle la voratrici inserite in percorsi di protezione debitamente certificati di assentarsi dal posto di lavoro (nel caso di dipendente), ovvero di sospendere il rapporto contrattuale (nel caso di titolare di un rapporto di co.co.co.), per un periodo massimo di 3 mesi.
l'Inps, con la circolare 15.4.2016, n. 65, ha precisato che la domanda, fino alla predisposizione di un apposito modulo telematico, deve essere presentata in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell'Istituto al seguente percorso: www.inps.it > modulistica > digitare nel campo "ricerca modulo" il codice: SR165. Le lavoratrici dipendenti hanno diritto di assentarsi dal posto di lavoro per motivi legati al percorso di protezione relativo alla violenza di genere per un periodo massimo di 3 mesi, equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa in quanto 1 mese di congedo corrisponde a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.
La durata, le lavoratrici titolari di un rapporto di co.co.co. hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per motivi connessi allo svolgimento del per corso di protezione, per il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a 3 mesi.
I 3 mesi di congedo possono essere fruiti entro l'arco temporale di 3 anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Sotto l'aspetto retributivo durante il periodo di congedo la lavoratrice dipendente non percepisce la retribuzione: essa ha tuttavia diritto all'erogazione di un'indennità corrispon dente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. In base a quanto precisato dall'Inps (circ. 15.4.2016, n. 65), l'indennità varia a seconda della modalità di fruizione del congedo. In particolare: a) fruizione su base giornaliera: per le giornate di congedo la dipen dente ha diritto a percepire una indennità giornaliera, pari al 100% dell'ultima retribuzione da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa; in assenza di specifiche indicazioni di legge, per ultima retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo; b) fruizione su base oraria: la dipendente ha diritto a percepire l'indennità in misura pari alla metà dell'indennità giornaliera di cui sopra. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità, ossia essa viene anticipata dal datore e successivamente rimborsata dall'Inps, salvi i casi in cui il trattamento è corrisposto direttamente dall'Istituto (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione).
Le titolari di un rapporto di co.co.co. inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, non hanno invece diritto alla corresponsione dell'indennità durante il congedo.