CONGEDO PARENTALE

Il congedo parentale è periodo di astensione dal lavoro concesso alle lavoratrici
e ai lavoratori per accudire i figli, anche nei casi di adozione ed affidamento.
Viene concesso esclusivamente in costanza del rapporto di lavoro entro i primi
12 anni di vita del bambino per un periodo di 6 mesi. Tale periodo può essere
elevato in caso di utilizzo da parte dei due genitori. Il congedo può esser fruito a
mesi, giorni o ad ore, con sospensione della lavoratrice per i mesi/giorni/ore
richiesti e liquidazione indennità a carico dell'INPS per il tramite del datore di
lavor
La richiesta della fruizione del congedo parentale deve essere inviata telematicamente da parte della lavoratrice/lavoratore all'INPS e copia della stessa deve essere trasmessa al datore di lavoro.
Fruizione giornaliera - Nei casi di fruizione a giorni, se il congedo è inframmezzato da ferie, malattia o assenze ad altro titolo, ai fini del computo e dell'indennizzo dei giorni di congedo parentale i giorni festivi, le domeniche ed i sabati (in caso di settimana corta) che ricadono all'interno di un periodo di ferie, malattia, o assenze ad altro titolo non sono in alcun caso indennizzabili, né computabili in conto congedo parentale. Fruizione ad ore - Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001, la contrattazione collettiva di settore può stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, determinando i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
In caso di malattia del lavoratore il congedo parentale viene interrotto, mentre in caso di malattia del bambino è facoltà della madre di interromperne la fruizione.
In alternativa alla fruizione del congedo parentale è possibile richiedere all'INPS la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting oppure di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale.
D.Lgs. n. 151/2001, art. 32; D.Lgs. n. 80/2015, artt. 7-15. INPS, Circolari n. 17/1982 e n. 109/2000 - Congedi parentali; n. 8/2003 - Prestazioni economiche di maternità - Chiarimenti; n. 152/2015 - Fruizione del congedo parentale in modalità oraria; n. 139/2015; n. 40/2016 - Fruizione del congedo parentale ad ore per i dipendenti pubblici; n. 42/2016 - Fruizione dei congedi per gli iscritti alla Gestione separata; n. 230/2016 - Modalità transitoria di compilazione del flusso UniEMens; INPS, Messaggi n. 28379/2006 e n. 19772/2011 - Criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale - Ulteriori chiarimenti; n. 4576/2015 - Elevazione dei limiti temporali di fruibilità del congedo parentale e dei limiti temporali di indennizzo; Ministero del Lavoro, Circolare n. 53/2000 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura.
busta paga in pratica