FERIE (ART. 10, LEGGE 339/1958; ART. 18, CCNL), COLF e BADANTI

21.12.2018

La determinazione del periodo di ferie è regolata dalla legge speciale sul lavoro domestico, che ne fissa i limiti minimi in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio. Tale disciplina è superata dalle condizioni più favorevoli offerte dalla contrattazione collettiva e comunque dalla disciplina in vigore per la generalità dei lavoratori che riconosce il diritto a 4 settimane di riposo all'anno.

Il godimento delle ferie, di norma a carattere continuativo, è comunque un diritto irrinunciabile.

Il Ccnl fissa in 26 giorni lavorativi il periodo annuale di ferie, dal lunedì al sabato: sono escluse le domeniche e le festività infrasettimanali, che quindi si aggiungono ai giorni di ferie. I 26 giorni spettano a tutti i lavoratori indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro.

I lavoratori con retribuzione mensile percepiscono la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; quelli con retribuzione a ore percepiscono una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell'orario settimanale per ogni giorno di ferie godute.

Le ferie sono frazionabili in non più di due periodi l'anno previo accordo tra le parti e purché ciò sia compatibile con la funzione stessa delle ferie di recupero delle energie psicofisiche del lavoratore. Ne risulta, dunque, che non è possibile il frazionamento delle ferie in giornate isolate e il lavoratore può rifiutarsi di godere di un periodo di ferie inidoneo ad assolvere la funzione del riposo annuale.

Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari ad 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Ai lavoratori che usufruiscono di vitto e alloggio verrà riconosciuto, durante tale periodo, un compenso sostitutivo convenzionale.

I giorni di ferie non possono essere goduti durante i periodi di preavviso, malattia o infortunio. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 616 del 30 dicembre 1987, ha affermato che la malattia manifestatasi durante le ferie sospende il decorso delle ferie stesse, il quale riprenderà in un periodo successivo, tenendo sempre conto delle necessità del datore di lavoro, degli interessi

del lavoratore e dell'esistenza di un'idonea documentazione medica che attesti lo stato effettivo della malattia.

Nell'eventualità di insorgenza di malattia il godimento delle ferie viene sospeso laddove non sia compatibile con la funzione di riposo e di recupero delle energie psico-fisiche (Cass. 26 giugno 1998, n. 6345).

Le ferie devono essere godute nell'anno e non possono essere cumulate con quelle maturate negli anni successivi; tuttavia il contratto collettivo riconosce ai lavoratori stranieri - su richiesta degli stessi e con il consenso del datore di lavoro - il cumulo delle ferie relative ad un biennio di servizio in modo da consentire loro più tempo per il rientro temporaneo in patria.

Il datore di lavoro, compatibilmente con le esigenze sue e del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie da giugno a settembre, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento di inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.

Ai fini del computo del periodo di maturazione delle ferie, le frazioni di anno si calcolano in dodicesimi.

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