IL NUOVO TEMPO DETERMINATO

Il nuovo contratto a tempo determinato cambia le carte in tavola. Ora la proroga può muoversi entro certi paletti o limiti imposti dal legislatore, vediamo i punti fondamentali:
Con il decreto-legge n. 87/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018, la durata massima è fissata in dodici mesi e può essere elevata a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni nonché causali:•
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. (L'aumento delle vendite nel periodo natalizio è un evento programmabile).
Il contratto a tempo determinato non può quindi avere una durata superiore a ventiquattro mesi, comprensivo di proroghe, fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali purché siano rappresentative.
La proroga è possibile entro questi limiti, con il consenso del lavoratore, fino a un massimo di quattro volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga in poi.
Nelle ipotesi di rinnovo (e non di proroga), è necessario che trascorra un lasso di tempo, chiamato stop & go (intervallo), tra i due contratti a termine, stipulato tra le stesse parti contrattuali, e deve prevedere sempre la presenza di una delle causali indicate, rispettando i seguenti periodi:
- intervallo di 10 giorni se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi;
- intervallo di 20 giorni se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.
Il mancato rispetto di queste interruzioni temporali determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Altra casistica, se dopo la scadenza del termine, il lavoro prosegue, per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi), oppure per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi), il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione retributiva per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di lavoro oltrepassa questo periodo di 30 o 50 giorni il contratto si considera trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato.
Raggiunti i 24 mesi consentiti, il datore di lavoro ed il lavoratore possono decidere di stipulare un ulteriore rapporto di lavoro a termine della durata massima di 12 mesi, tale nuovo contratto di lavoro dovrà però essere sottoscritto in regime di "deroga assistita" presso la sede territorialmente competente dell'ispettorato nazionale del lavoro. (DTL ex ITL).
A ciascun datore di lavoro è consentito stipulare un numero complessivo di contratti a tempo determinato non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato, tale sconfinamento porta ad una eventuale sanzione ma non porta alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato, sanzione cos' calcolata:
- il 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto di lavoro, qualora la violazione si riferisca ad un solo lavoratore assunto in eccedenza al predetto limite;
- il 50% della retribuzione, qualora la violazione si riferisca a due o più lavoratori assunti in eccedenza.Non sono soggetti a limitazioni quantitative i contratti a termine conclusi nella fase di avvio di nuove attività per i periodi individuati dalla contrattazione collettiva, per le startup innovative, per sostituzione di personale assente.