INFORTUNIO OPERAIO EDILE

01.12.2018

Durante l'assenza per infortunio l'operaio edile ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e percepisce una indennità da parte dell'INAIL e un'integrazione della retribuzione erogata dal datore di lavoro che viene parzialmente rimborsata dalla Cassa Edile. Il trattamento da parte dell'INAIL è equiparato a quello previsto per gli operai degli altri settori, il trattamento a carico della Cassa Edile è stabilito dal CCNL, ma potrebbero esservi particolarità nei contratti integrativi provinciali.

L'indennità per inabilità temporanea a carico INAIL per gli operai edili viene erogata in questa misura:
- giornate indennizzate: dal lunedì alla domenica;
- giornate escluse: nessuna;

- periodo massimo indennizzabile: fino al termine dell'inabilità temporanea assoluta;
- misura indennità: dal 4° al 90° giorno 60% della RMG; dal 91° al giorno di guarigione 75% della RMG.

Le quote orarie di integrazione a carico del datore di lavoro e della Cassa edile sono da calcolarsi applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;

b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.
In aggiunta il datore di lavoro è tenuto ad erogare all'operaio non in prova:
- giorno dell'infortunio: il 100% della retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato a carico del datore di lavoro;
- dal 1° al 3° giorno successivo a quello dell'infortunio: il 60% della retribuzione a carico del datore di lavoro;
Non si devono lordizzare le quote di integrazione a carico del datore di lavoro e della Cassa edile.

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio l'impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui sopra, la maggiorazione ferie e gratifica natalizia e il relativo accantonamento presso la Cassa Edile hanno percentuali diverse rispetto alle ore ordinarie:

- giorno dell'infortunio e primi tre giorni: maggiorazione 18,50% e accantonamento 14,20%;
- dal 4° al 90° giorno di assenza: maggiorazione 7,40% e accantonamento 5,70%;

- dal 91° giorno di assenza alla guarigione: maggiorazione 4,60% e accantonamento 3,60%. 

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