Durante l'assenza per infortunio l'operaio edile ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro e percepisce una indennità da parte dell'INAIL e un'integrazione
della retribuzione erogata dal datore di lavoro che viene parzialmente
rimborsata dalla Cassa Edile. Il trattamento da parte dell'INAIL è equiparato a
quello previsto per gli operai degli altri settori, il trattamento a carico della
Cassa Edile è stabilito dal CCNL, ma potrebbero esservi particolarità nei
contratti integrativi provinciali.
L'indennità per inabilità temporanea a carico INAIL per gli operai edili viene
erogata in questa misura:
- giornate indennizzate: dal lunedì alla domenica;
- giornate escluse: nessuna;
- periodo massimo indennizzabile: fino al termine dell'inabilità temporanea
assoluta;
- misura indennità: dal 4° al 90° giorno 60% della RMG; dal 91° al giorno di
guarigione 75% della RMG.
Le quote orarie di integrazione a carico del datore di lavoro e della Cassa edile
sono da calcolarsi applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i
coefficienti seguenti:
a) dal 1° giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della
malattia professionale e fino al 90° giorno di assenza: 0,2538;
b) dal 91° giorno in poi: 0,0574.
In aggiunta il datore di lavoro è tenuto ad erogare all'operaio non in prova:
- giorno dell'infortunio: il 100% della retribuzione che avrebbe percepito se
avesse lavorato a carico del datore di lavoro;
- dal 1° al 3° giorno successivo a quello dell'infortunio: il 60% della retribuzione
a carico del datore di lavoro;
Non si devono lordizzare le quote di integrazione a carico del datore di lavoro e
della Cassa edile.
TRATTAMENTO
RETRIBUTIVO
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio l'impresa entro i limiti della
conservazione del posto di cui sopra, la maggiorazione ferie e gratifica natalizia
e il relativo accantonamento presso la Cassa Edile hanno percentuali diverse
rispetto alle ore ordinarie:
- giorno dell'infortunio e primi tre giorni: maggiorazione 18,50% e
accantonamento 14,20%;
- dal 4° al 90° giorno di assenza: maggiorazione 7,40% e accantonamento
5,70%;
- dal 91° giorno di assenza alla guarigione: maggiorazione 4,60% e
accantonamento 3,60%.