INTERMITTENTI

Il contratto di lavoro intermittente è un contratto di lavoro subordinato che non prevede un numero di ore di
lavoro predefinito né un numero minimo di ore di lavoro. Il lavoratore si pone a disposizione di un
datore di lavoro che ne può richiedere le prestazioni lavorative in modo discontinuo e in caso di
necessità, secondo le esigenze individuate dal contratto collettivo applicato.
- oggettivi: per le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;
- oggettivi: in mancanza di contratto collettivo, per le casistiche individuate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova, con la previsione delle forme e delle modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro. Il contratto può prevedere l'obbligo di garantire la propria disponibilità alla chiamata del datore di lavoro, nel qual caso è previsto il riconoscimento della indennità di disponibilità. Quando il lavoratore non adempie all'obbligo di disponibilità perde il diritto a tale indennità per un periodo pari a 15 giorni successivi al rifiuto, fatto salvo il caso di malattia o infortunio tempestivamente comunicati al datore di lavoro. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
È vietato il ricorso al lavoro intermittente:
per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi prevista dal D.Lgs. n. 81/2008.
È previsto un ulteriore adempimento amministrativo per i datori di lavoro che hanno in forza lavoratori con contratto di lavoro intermittente. È infatti previsto che prima dell'inizio della prestazione lavorativa, o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro comunichi le giornate di presenza del lavoratore. Con l'espressione «ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni» si devono intendere le singole giornate previste di chiamata di ciascun lavoratore e non l'arco temporale oggetto della comunicazione. Pertanto potranno essere oggetto di un'unica comunicazione anche periodi temporali molto più ampi, a condizione che le giornate di prestazione al loro interno non siano superiori a trenta per ciascun lavoratore.
La comunicazione delle prestazioni da effettuarsi prima dell'inizio della prestazione lavorativa, anche il giorno stesso, è da considerarsi aggiuntiva e non sostitutiva della comunicazione di assunzione prevista per la generalità dei lavoratori subordinati, con il Mod. UNILAV.
Le modalità di comunicazione della chiamata di lavoro intermittente. Si prevede a far data dal 3 luglio 2013 tale comunicazione debba avvenire con una delle seguenti modalità:
1. e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata appositamente creato, allegando alla e-mail il Mod. "UNI-Intermittente";
Busta paga in pratica
Esclusivamente nei casi di malfunzionamento dei sistemi informatici è possibile effettuare la comunicazione al numero fax dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente. In tali ipotesi costituisce prova dell'adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax, anche se la ricezione dello stesso non sia andata a buon fine per cause imputabili all'Uffici
La comunicazione può essere modificata o annullata attraverso l'invio di una comunicazione di rettifica, da inviare sempre prima dell'inizio della prestazione ovvero, nel caso in cui il lavoratore non si presenti, entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa. Il Ministero del Lavoro, con Circolare n. 18/2012, ha ritenuto che in assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata sia da ritenersi comunque effettuata la prestazione lavorativa per i giorni indicati, con le relative conseguenze di natura retributiva e contributiva.
In caso di violazione degli obblighi di comunicazione preventiva si applica la sanzione amministrativa da euro 400,00 ad euro 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. La sanzione non può essere oggetto della procedura di diffida di cui all'art. 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
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