Come si calcola il lavoro straordinario

30.11.2018

Si definisce "lavoro straordinario" il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte sul LUL e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. 

Il lavoro straordinario deve essere retribuito con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e indicato separatamente nel LUL. 

Le voci retributive relative al lavoro straordinario sono imponibili ai fini previdenziali e ai fini fiscali.

La retribuzione erogata per il lavoro straordinario è in genere esclusa dal calcolo della retribuzione utile ai fini del TFR. Preliminarmente occorre analizzare le specifiche previsioni del CCNL e solo in mancanza, se il lavoro straordinario è continuativo, lo stesso è da computare nella retribuzione utile per il calcolo del TFR, mentre se è occasionale non è da includere. 

D.Lgs. n. 66/2003.

Ai fini legali è straordinario quello prestato oltre le 40 ore settimanali (c.d. straordinario legale).

Ai soli fini retributivi i contratti collettivi possono utilizzare criteri differenti al fine di definire il lavoro straordinario, utilizzando quali parametri l'orario di lavoro giornaliero, il minor orario di lavoro normale settimanale oppure altri criteri concordati in sede di contrattazione collettiva (ad esempio nel CCNL per gli operai agricoli l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore).

La normativa dispone espressamente che il ricorso al lavoro straordinario debba essere contenuto, prevedendo un limite legale di 250 ore annue, fatto salvo una diversa previsione dei contratti collettivi.

Non è prevista una durata massima giornaliera delle prestazioni straordinarie ma solo una durata massima settimanale che, cumulata alle ore di lavoro normale, non potrà superare le 48 ore, calcolate come media con riferimento ad un periodo non superiore a 4 mesi, oppure al maggior termine previsto dalla contrattazione collettiva fino ad un periodo massimo di 12 mesi.

Busta paga in pratica

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il ricorso al lavoro straordinario è comunque ammesso nelle seguenti ipotesi:

  1. per eccezionali esigenze tecnico-produttive che non possono essere fronteggiate attraverso l'assunzione di altri lavoratori;

  2. nei casi di forza maggiore o nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dare luogo a pericolo grave ed immediato o possa arrecare danno alle persone o alla produzione;

  3. per eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, nonché allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse.

Gli straordinari svolti per queste cause non sono computati ai fini del raggiungimento del limite delle 250 ore, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in una Nota del 27 settembre 2006. 

Il prestatore non è tenuto a svolgere attività lavorativa straordinaria qualora:

  • il contratto, collettivo o individuale, contenga una clausola che consideri volontaria la prestazione straordinaria;
  • sia uno studente (art. 10, legge n. 300/1970); 
  • vi sia un giustificato motivo.

Per quanto concerne il rifiuto eventualmente opposto dal lavoratore ad effettuare prestazioni di lavoro straordinarie, non vi è un orientamento univoco, ma quello prevalente ritiene che sussista l'obbligo di prestare lavoro straordinario qualora vi sia una clausola collettiva che autorizzi il datore di lavoro al suo utilizzo, nei limiti della previsione stessa.

Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa o in aggiunta alla maggiorazione retributiva le ore di lavoro straordinario prestate non si computano ai fini della durata media settimanale dell'orario di lavoro. 

Busta paga in pratica:

Impiegato mensilizzato - Livello 3 CCNL Terziario (CONFCOMMERCIO) 

Il procedimento per l'applicazione della maggiorazione è il seguente:

  1. Individuazione delle ore di straordinario e delle percentuali di maggiorazione da applicarsi: la prima

    settimana 4 ore (maggiorazione ordinaria del 15%), la seconda settimana 12 ore (di cui 8 al 15% e 4 al 20%, perché eccedenti la 48a ora), la terza settimana 4 ore la domenica (maggiorazione per straordinario domenicale del 30%);

  2. Calcolo della paga oraria, da svolgersi dividendo la paga lorda comprendente il superminimo per il divisore contrattuale:

    1929,52: 168 = € 11,48523

  3. Calcolo delle maggiorazioni, da svolgersi trovando la paga base oraria al netto del superminimo,

    dividendo per il divisore contrattuale e moltiplicando per la percentuale di maggiorazione prevista: (1729,52: 168) x 15% = € 1,54421

    (1729,52: 168) x 20% = € 2,05895

    (1729,52: 168) x 30% = € 3,08842

  4. Somma della paga oraria alla maggiorazione per ottenere l'importo da corrispondersi per l'ora di lavoro straordinario:

Ora maggiorata al 15%: 11,48523 + 1,54421 = € 13,02945 

Ora maggiorata al 20%: 11,48523 + 2,05895 = € 13,54419 

Ora maggiorata al 30%: 11,48523 + 3,08842 = € 14,57367


 

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