MALATTIA

Periodo di sospensione della prestazione dell'attività lavorativa da parte del lavoratore causata dalla sua temporanea indisponibilità per motivi di salute di tipo non professionali.
Durante la malattia il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Tale periodo viene definito periodo di comporto, ed è stabilito dai contratti collettivi in misura differenziata in base a parametri liberamente scelti dalle parti stipulanti.
Ai fini di documentare lo stato di malattia il lavoratore deve farsi visitare immediatamente e il medico deve trasmettere il certificato medico telematico all'INPS, che a sua volta lo trasmetterà al datore di lavoro. Il certificato medico deve riportare oltre ai dati anagrafici del lavoratore, la diagnosi, la prognosi e le date di effettuazione della visita, di fine malattia. In caso di mancata guarigione il lavoratore è tenuto a farsi rilasciare un certificato di continuazione di malattia.
L'indennità di malattia erogata dall'INPS spetta solo ad alcuni settori e ad alcuni lavoratori. Negli altri casi l'indennità di malattia prevista dal CCNL rimane a carico del datore di lavoro. L'indennità INPS non spetta per i primi tre giorni di carenza ed è dovuta per massimo 180 giorni di calendario in un anno civile. Le giornate indennizzate e la misura dell'indennità varia in base a diversi parametri: settore, qualifica, tipologia di contratto individuale.
La retribuzione media giornaliera deve essere calcolata sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo di paga precedente l'evento, prendendo a riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, comprendendo anche il valore dei compensi in natura e le mensilità aggiuntive. Sono previsti criteri di calcolo diversi a seconda della qualifica del lavoratore: uno per gli impiegati e uno per gli operai.
I contratti collettivi prevedono l'erogazione al lavoratore di una indennità di importo maggiore rispetto a quella garantita dall'INPS. In questo caso il datore di lavoro dovrà integrare quanto corrisposto dall'Istituto fino alla concorrenza di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva/individuale. A tal fine in caso di concorrenza tra importi erogati dall'INPS e dal datore di lavoro occorre effettuare la lordizzazione degli importi erogati dall'Istituto previdenziale.
L'indennizzabilità delle giornate infrasettimanali non più considerate festive è possibile solo se le stesse sono normalmente lavorate e retribuite.
In caso di coincidenza tra periodi di ferie o CIG con periodi di malattia occorre valutare quale prestazione previdenziale debba essere erogata sulla base delle regole previste dalle norme di legge e dalla prassi dell'Istituto previdenziale.
Registrazione assenze dal lavoro con relativa causale.
Busta paga in pratica