MALATTIA OPERAIO EDILE

Durante la malattia l'operaio edile ha diritto alla conservazione del posto di
lavoro e percepisce un'indennità da parte dell'INPS e un'integrazione della
retribuzione erogata dal datore di lavoro che viene parzialmente rimborsata
dalla Cassa Edile. Il trattamento da parte dell'INPS è equivalente a quello
previsto per gli operai degli altri settori, il trattamento a carico della Cassa Edile
è stabilito dal CCNL, ma potrebbero esservi particolarità nei Contratti integrativi
provinciali.
L'indennità di malattia a carico INPS per gli operai edili viene erogata in questa misura:
Durante i periodi di malattia le aliquote di maggiorazione e di accantonamento per gratifica natalizia e ferie non subiscono variazioni e rimangono confermate al 18,50% e al 14,20%.
CCNL Edilizia Industria e Artigianato e relativi Contratti integrativi provinciali.