AGEVOLAZIONI PER IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO EX ART. 43 D.LGS. 81/2015

L'art. 32 del D.Lgs. 14.9.2015, n. 150, ha previsto alcune particolari agevolazioni a favore delle assunzioni in apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, consistenti:
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nella non applicazione del
contributo di licenziamento per le interruzioni di rapporto a tempo indeterminato, contributo ordinariamente corrisposto all'INPS anche in caso di non prosecuzione di un contratto di apprendistato;
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nell'applicazione di un'aliquota ridotta nella misura del 5% in luogo dell'aliquota ordinaria prevista nella misura del 10%;
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in uno sgravio dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento della NASPI (1,31% contributo base e 0,30% contributo aggiuntivo).
Le agevolazioni, inizialmente previste in via sperimentale per le assunzioni del 2016, sono state prorogate per tutto il 2017 dall'art. 1, co. 240, lett. b) legge 232/2016. Sulle predette agevolazioni interviene ora anche la legge 205/2017 che, alla lettera d) del comma 110 dell'art. 1, destina le seguenti risorse finanziarie: "euro 5 milioni per l'anno 2018, 15,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".
Dal tenore letterale della norma sembra pertanto che tale agevolazione sia resa strutturale dalla nuova disposizione, perdendo il suo carattere eccezionale e temporaneo.