PERIODO DI PROVA

08.12.2018

Fonte: Articolo 2096 del codice civile; clausole dei contratti collettivi.

Il patto di prova è l'atto con il quale lavoratore e datore di lavoro concordano che la definitiva instaurazione del rapporto di lavoro sia condizionata al previo esperimento di un periodo di prova: esso ha lo scopo di consentire al lavoratore di valutare l'esperienza professionale che gli viene offerta e al datore di valutare le competenze e le effettive capacità del prestatore nonché la sua attitudine a ben integrarsi nel contesto produttivo e con i colle­ghi. 

L'assunzione del dipendente per un periodo di prova deve risultare da atto scritto, a pena di nullità (art. 2096 c.c.), fatta eccezione per l'apprendistato la cui sanzione risulta invece di carattere amministrativo (art. 7, co. 2, D.Lgs. 167/2011). La nullità che deriva dalla mancata stipulazione per iscritto comporta la totale inesistenza del patto e la definitiva instaurazione del contratto. È valida la proposta di assunzione che contenga gli elementi essen­ ziali del contratto, compreso il patto di prova, e che sia stata sottoscritta in calce per ricevuta e accettazione, anche anteriormente all'inizio del rap­ porto.

Il periodo di prova non può in nessun caso superare: 6 mesi per gli institori, procuratori, rappresentanti a stipendio fisso, direttori tecnici o ammini­strativi e impiegati di grado e funzioni equivalenti; 3 mesi per tutte le altre categorie (art.160;4 RDL 13.11.1924, n. 1825). Di fatto la durata è oggi stabi­lita dai contratti collettivi di ogni singolo settore con riguardo alla qualifica e all'inquadramento del lavoratore. Nei contratti a termine, la durata del periodo di prova deve essere riproporzionata alla durata del contratto. Se le parti hanno concordato una durata minima garantita, il recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Se il rapporto prosegue, senza disdetta, dopo lo spirare del termine, esso è da ritenersi positivamente concluso: ne consegue che il rapporto è definitivamente instaurato e il servizio prestato si computa nell'anzianità del lavoratore. 

La stipulazione in forma scritta deve essere precedente all'effettivo inizio dell'attività o, al più, deve essere contemporanea; non è invece rilevante la mancata contestualità della firma da parte di entrambi i contraenti (Cass. 29.7.2011, n. 16806). La ratifica del lavoratore in un momento successivo all'inizio della prestazione non vale a sanare la nullità del patto. Non è possibile prevedere il patto in un secondo contratto di assunzione, dopo che il primo è già stato firmato e il rapporto tra le parti si è già instaurato ( Cass. 26.11.2004, n. 22308 ). Al lavoratore in prova spetta la normale retribuzione prevista dal contratto collettivo per lo specifico livello di inquadramento. 



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