PERMESSI PER RIDUZIONI ORARIO: ROL, PAR E EX FESTIVITÀ (aspetti generali)

I contratti collettivi prevedono generalmente un monte ore di permessi
individuali, fruibili dai lavoratori in aggiunta al periodo di ferie. Due sono le
principali tipologie di permessi: quelli per riduzione annua dell'orario di lavoro e
quelli dovuti a seguito dell'abolizione di alcune festività.
I permessi devono essere registrati sul LUL entro la fine del mese successivo. In caso di calendario differito entro la fine del secondo mese successivo.
In caso di mancato godimento o pagamento, entro le scadenze indicate dai CCNL, dei permessi per riduzione di orario (c.d. ROL) e per ex festività l'importo accantonato diventa imponibile ai fini previdenziali e l'obbligo contributivo va individuato in relazione al termine ultimo di godimento dei permessi. di conseguenza il versamento dei relativi contributi deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si colloca il termine ultimo di godimento del permesso.
Le somme erogate a titolo di retribuzione per i periodi di fruizione dei permessi sono assoggettabili a tassazione ordinaria.
Vi sono orientamenti giurisprudenziali contrastanti in merito ai riflessi sulla retribuzione utile al TFR. Occorre valutare le disposizioni del contratto collettivo che spesso disciplinano se tali indennità siano da computarsi o meno.
I lavoratori possono cedere a titolo gratuito i propri permessi ai colleghi bisognosi di assentarsi per gravi motivi familiari.
Legge n. 54/1977; Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; Contratti integrativi aziendali e territoriali.