PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI, LAVORO DOMESTICO

Per poter ricorrere alle
prestazioni di lavoro occasionale
l'utilizzatore deve
preventivamente alimentare il
proprio portafoglio telematico
attraverso il versamento della
provvista destinata a finanziare
l'erogazione del compenso al
prestatore, l'assolvimento degli
oneri di assicurazione sociale ed i
costi di gestione.
Il versamento può essere effettuato nelle seguenti modalità:
- a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE), che deve contenere l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e della causale di pagamento "LIFA" (nel campo "elementi identificativi" non deve essere inserito alcun valore);
- attraverso strumenti di pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito, utilizzando il servizio "Prestazioni Occasionali" sul sito internet dell'INPS.
A seconda delle forme di pagamento adottate, di norma entro 7 giorni le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni di lavoro occasionale.
Comunicazione dell'effettiva prestazione:
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque entro il giorno 3 del mese successivo a quello di svolgimento della stessa, l'utilizzatore è tenuto a comunicare all'INPS l'effettivo svolgimento dell'attività. In particolare, tramite la piattaforma telematica o avvalendosi del servizio di contact center, l'utilizzatore deve trasmettere all'Istituto i seguenti dati:
-
dati identificativi del prestatore;
-
luogo di svolgimento della prestazione;
-
numero di titoli di pagamento utilizzati per remunerare l'attività;
-
durata della prestazione;
-
ambito di svolgimento della prestazione;
-
altre informazioni per la gestione del rapporto.
A seguito della avvenuta comunicazione, il prestatore riceve immediata notifica tramite messaggio di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, con indicazione dei termini di svolgimento dell'attività.