NOZIONE DI LAVORO DOMESTICO (ART. 1, LEGGE N. 339/1958)

Nel rapporto di lavoro domestico
la prestazione del lavoratore è
finalizzata al funzionamento della
vita familiare. Si tratta di un
rapporto di lavoro subordinato,
che si svolge in forma
continuativa presso l'abitazione
del datore di lavoro e con
l'eventuale fruizione del vitto e
dell'alloggio.
Il servizio può essere svolto anche a tempo parziale, per esempio solo in alcuni giorni della settimana oppure a ore.
Il lavoro domestico è disciplinato, oltre che dalla legge n. 339/1958, dalla "Convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici" (n. 189/2011), in vigore dal 5 settembre 2013, che fissa regole importanti soprattutto per la mobilità internazionale dei lavoratori domestici. Per molti aspetti del rapporto di lavoro la convenzione internazionale ricalca norme contenute nel contratto collettivo, con la sostanziale differenza tuttavia che essa ha carattere vincolante mentre l'applicazione del Ccnl è rimessa alla scelta delle parti.
Nel seguito della trattazione evidenzieremo gli aspetti particolari introdotti dalla Convenzione (utlizzando la sigla Conv. int.).